Sulla Gazzetta Ufficiale pubblicata il 20 luglio 2013 serie generale 169 è stato pubblicato ilDecreto Ministeriale 24 aprile 2013 avente ad oggetto la salvaguardia della salute dei cittadini che praticano attività sportiva non agonistica o amatoriale.

In particolare, il documento definisce in dettaglio quanto disposto con la Legge Balduzzi 189 all’articolo 7 comma 11, fornendo una serie di indicazioni riguardo:

  • soggetti destinatari e casi in cui è necessario il rilascio di idonea certificazione;
  • termini di adeguamento;
  • dotazione dei defibrilattori;
  • linee guida circa ubicazione, comunicazione, segnaletica, formazione, gestione e manutenzione dei DAE.

Termini entro il quale le società dovranno dotarsi di un DAE:

  • società professionistiche entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto;
  • società dilettantistiche entro 30 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Key Point:

  • Certificato per attività sportive non agonistiche rilasciato dal medico generico o pediatra (misurazione della pressione ed elettrocardiogramma a riposo)
  • Certificato per attività sportive non agonistiche ad elevato carico cardio-vascolare rilasciato dal medico generico o pediatra (misurazione della pressione, elettrocardiogramma basale, step test o un t test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca ed altri accertamenti eventualmente ritenuti necessari)
  • In caso di sospetto diagnostico è obbligatorio avvalersi di un medico specialista in medicina dello sport
  • Non è richiesto il certificato per attività occasionali anche se in contesti organizzati, per quelle attività svolte al di fuori di un contesto organizzato o in forma autonoma
  • Il costo è a carico delle società o del gestore dell’impianto;
  • Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività con ridotto impegno cardiocircolatorio;
  • Società operanti nello stesso impianto potranno associarsi per l’acquisto;
  • Le società che operano saltuariamente in impianti sportivi dovranno assicurarsi della presenza di DAE e del personale addestrato;
  • Il costo è a carico delle società o del gestore dell’impianto;
  • Numero dei soggetti da formare al BLS-D strettamente dipendente dal luogo e dal tipo di organizzazione;
  • Raccomandato corso BLS-D PEDIATRICO quando necessario;
  • Obbligo di informazione a tutti soggetti presenti nella struttura circa la presenza di un DAE mediante appostia segnaletica;
  • I DAE dovranno essere collocati in luoghi accessibile e dovrà essere facilmente riconoscibile grazie ad apposito cartello indicatore da apporre anche all’ingresso della struttura;
  • Comunicazione al 118 competente per territorio dei dati afferenti il DAE, la dislocazione e dei soggetti abilitati all’impiego;
  • Retraining ogni due anni;
  • La formazione per l’uso di un DAE non comporta per i volontari un obbligo legale, previsto esclusivamente per i soccorritori sanitari;
  • La società sarà responsabile esclusivamente della presenza di DAE e del suo regolare funzionamento.

Scarica il Documento integrale